Utili informazioni sul decreto Balduzzi per dotazione di defibrillatori semiautomatici in strutture aperte al pubblico

Decreto Balduzzi

Il ruolo determinante di un defibrillatore semiautomatico all’interno di un centro sportivo, nel caso una persona sia colpita da arresto cardiaco, è ormai riconosciuto da tutti. Proprio a conferma dell’importanza della presenza di un DAE in loco, il Governo italiano ha emanato un apposito decreto che obbliga per legge le società sportive a dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

La normativa più recente in materia è il Decreto Balduzzi. Il Ministro della Salute Renato Balduzzi ha, infatti, firmato nel 2013 uno specifico decreto in materia di salute e sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, inerente, nel dettaglio, alla dotazione e all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita e alla disciplina delle certificazioni sportive non agonistiche e amatoriali.

Secondo quanto sancito dal Decreto Balduzzi, le società sportive, sia dilettantistiche sia professionistiche, hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori entro tempi stabiliti. Per le società sportive professionistiche il limite massimo entro il quale adeguarsi alla normativa è di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto (ossia dal giorno 20 luglio 2013). Le società sportive dilettantistiche, invece, hanno 30 mesi di tempo per uniformarsi alla legge, sempre a decorrere dall’entrate in vigore dello stesso decreto. Sono per il momento escluse dell’obbligo di legge attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio, come bocce, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e simili.

Il Decreto Balduzzi contiene anche specifiche linee guida inerenti alla dotazione e all’utilizzo di un defibrillatore. Il decreto prevede tra le altre cose la presenza sul posto di personale formato all’utilizzo del DAE pronto a intervenire in caso una persona venga colpita da arresto cardiaco. Il defibrillatore dovrà, inoltre, essere posizionato in un luogo facilmente accessibile, essere adeguatamente segnalato, e naturalmente dovrà essere perfettamente funzionante.

Come ricordato anche nelle linee guida allegate al Decreto Balduzzi, la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato ampiamente che, in caso di arresto cardiaco, un intervento di primo soccorso tempestivo e adeguato contribuisce a salvare fino al 30% in più delle persone colpite. Oltre all’applicazione delle compressioni toraciche esterne, deve seguire l’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno, che consente anche a personale non sanitario specificamente formato di erogare la scarica elettrica. Perché ciò avvenga, è necessario, però, che il DAE sia posizionato all’interno dell’area sportiva. L’intervento di soccorso del sistema di emergenza 118, allertato e arrivato nel frattempo sul posto, completerà poi la catena della sopravvivenza.

Oltre all’obbligo di legge per le società sportive professionistiche e non, il Decreto Balduzzi evidenzia, inoltre, l’opportunità di dotare di un defibrillatore semiautomatico anche centri sportivi, palestre, e tutti i luoghi che ospitano attività che interessano in un qualche modo l’apparato cardiocircolatorio.

Dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, però, l’entrata in vigore del Decreto Balduzzi  per le società sportive dilettantistiche è stata prorogata ben 4 volte.

La prima scadenza per adeguarsi alla legge, infatti, era stata fissata al 20 gennaio 2016. Successivamente, la sua entrata in vigore è stata prorogata dapprima al 20 luglio 2016; poi al 30 novembre 2016; al 1° gennaio 2017; ed, infine, al 30 giugno 2017.
 

Di seguito riportiamo ognuna delle quattro proroghe appena elencate.

PROROGA AL 20 LUGLIO 2016

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

VISTO il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento del predetto termine, che verrà a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificità delle attività sportive esercitate a livello dilettantistico;

CONSIDERATO che l’Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima richiesta, evidenziando l’impossibilità che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

RITENUTA, pertanto, l’opportunità di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

DECRETA

Articolo 1

Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’articolo 5, comma 5, le parole “30 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “36 mesi”.


Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2016

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della Salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al Turismo ed allo Sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20 luglio 2013, n. 169, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, ed, in particolare, l’articolo 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 gennaio 2016,  con cui è stato modificato il comma 5 dell’articolo 5, del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, in data 24 aprile 2013, nella parte in cui ha sostituito le parole “30 mesi” con le parole “36 mesi”;

CONSIDERATO che non sono ancora state completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

RITENUTO, pertanto, opportuno differire di ulteriori 4 mesi il termine di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport in data 24 aprile 2013, come modificato dal decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 11 gennaio 2016;

DECRETA

Articolo 1

Al decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, in data 24 aprile 2013, dell’articolo 5, comma 5, le parole “36 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “40 mesi e 10 giorni”.

Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

PROROGA AL 1° GENNAIO 2017

NOTA ESPLICATIVA CIRCA L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 48, COMMA 18, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE “INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016”

L’articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” ha previsto che l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego, da parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, adottate in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017.

Poiché, pervengono a questo Ministero, da più parti, numerose richieste di chiarimento in ordine al corretto ambito di applicazione della norma in oggetto, si è ritenuto opportuno predisporre l’unita nota esplicativa volta a fornire le indicazioni atte a garantire la corretta e uniforme applicazione dell’articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Si pregano le SSLL di voler assicurare la massima diffusione della allegata nota esplicativa.

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimento in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, che ha previsto che l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego, dei defibrillatori semiautomatici, adottate in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, è sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017.

Si rende, pertanto, necessario chiarire che la predetta sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all’evento sismico che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali del nostro Paese – e più precisamente all’esigenza di assicurare, nei Comuni interessati dal terremoto, il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici – produce effetti su tutto il territorio nazionale.

Tale conclusione è infatti imposta, oltre che dalla chiara lettera della disposizione che fa riferimento, solo all’incipit, al terremoto, dalla necessità di garantire una uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, di un obbligo giuridico, quale è quello della dotazione e dell’impiego, da parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico.

PROROGA AL 20 LUGLIO 2017

COMUNICATO DEL PATT

“La commissione bilancio del Senato ha approvato un mio emendamento al decreto terremoto che proroga fino a luglio 2017 l’entrata in vigore del decreto Balduzzi sull’obbligo dei defibrillatori e di personale autorizzato al loro utilizzo per il mondo del volontariato sportivo.” – lo annunciato in una nota il segretario politico del PATT, sen. Franco Panizza, il giorno 22 novembre 2016.

“Adesso attendiamo l’approvazione definitiva del provvedimento, prevista per oggi, da parte dell’aula del Senato. Un minuto dopo però bisognerà cominciare a lavorare per modificare il decreto Balduzzi perché questa ulteriore proroga che siamo riusciti a ottenere, per quanto importante, non risolve quanto sottolineato dalla società sportive dilettantistiche e dall’intero mondo del volontariato sportivo.

Come abbiamo ribadito in più occasioni, il decreto Balduzzi nasce sotto i più nobili intenti ma, per come è stato pensato, rischia di mettere in serio pericolo l’intero mondo del volontariato sportivo perché mette in capo ai volontari eccessive responsabilità, assieme all’obbligatorietà di presenza di personale autorizzato all’utilizzo del defibrillatore anche in occasioni sportive del tutto informali.

Per questo l’intero mondo del volontariato sportivo sta sollecitando da tempo una revisione della norma. Occorre incentivare la presenza dei defibrillatori e prevedere momenti di formazione per i volontari chiamati al loro utilizzo. Su questo in Trentino sono stati compiuti importanti passi in avanti. Ma in alcun modo si devono introdurre norme che rischiano di disincentivare il volontariato o, peggio ancora, di restare lettera morta per la loro difficile applicabilità.

Inoltre, sempre il decreto Balduzzi, ha dei punti non chiari e di difficile interpretazione. Anzitutto manca un elenco preciso delle discipline sportive a cui si applica. E poi non si capisce bene come regolarsi nel caso di discipline out-door, quali ad esempio il ciclismo su strada e l’escursionismo.

La proroga quindi va salutata come un fatto positivo ma non ancora sufficiente. I mesi che abbiamo davanti devono essere utilizzati per riscrivere il decreto Balduzzi, trovando il giusto punto d’equilibrio tra sicurezza per gli atleti e la giusta attenzione per il mondo del volontariato sportivo e di tutte le società dilettantistiche. Su queste basi continuerà il mio confronto con i responsabili del Ministero e il sottosegretario De Filippo” – ha concluso il senatore del PATT.